- Chiedere l'abrogazione dell'art.17 del decreto 387/2003 , e dell'incentivazione delle assimilate, e la destinazione del denaro raccolto alle sole rinnovabili,
- O essere precisi e chiedere la restituzione del sovrapprezzo sulla bolletta elettrica, ATTENZIONE, al netto di quanto effettivamente versato alle rinnovabili (che purtroppo sappiamo essere una ben piccola parte, ma che e' giusto riconoscere).
Se con la vertenza CIP6 si chiede la restituzione di tutto il sovrapprezzo sulla bolletta elettrica, senza distinzioni, si puo' intendere che siano compresi anche gli importi che sono stati destinati alle energie rinnovabili. Non siamo contrari a questo sovrapprezzo da destinare alle fonti rinnovabili, ma soltanto al fatto che anche solo una parte di questi fondi siano stati utilizzati per altri fini. In Germania il fotovoltaico e' incentivato a 0.6 euro/kWh. In Italia 0.4. Le alternative potrebbero essere due:
Le osservazioni sono pertinenti e interessanti.
L'oggetto della nostra richiesta di rimborso e' limitato precisamente
alla richiesta di restituzione della parte del denaro che (per brevita')
e' andata alle fonti assimilate alle rinnovabili e alla parte non
biodegradibile dei rifiuti e al CDR. Quanto all'art. 17 del D.Lgs 387/2003
le problematiche giuridiche sono state gia' analizzate e sviscerate e saranno
oggetto esclusivamente dell'eventuale fase giudiziale.
Nel caso in cui il Tribunale non dovesse darci ragione, ogni cittadino che avra' sottoscritto la vertenza dovra' pagare le spese processuali?
Nell'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la domanda di restituzione della componente tariffaria A3, il Giudice potrebbe condannare alle spese la parte attrice. In questo caso, che va considerato come una eventualita' dell'azione e non come una conseguenza automatica del rigetto della domanda, verrebbero condannati gli utenti, dato che sono loro a richiedere l'accertamento del diritto e la restituzione delle somme.
L'Associazione, con apposita delibera di seguito riportata, ha deciso di farsi carico di queste spese sostituendosi agli utenti che promuovono la vertenza relativamente alla fase giudiziale. Ecco il testo:
- che nella scrittura privata intercorrente tra l'Associazione e l'utente istante, da siglare all'atto della sottoscrizione sia della richiesta di rimborso da inoltrare al GSE che alla societa' distributrici di energia elettrica nonche' del mandato difensivo necessarie per dare avvio alla fase stragiudiziale e giudiziale della vertenza di cui all'art. 3, punto 3 dello Statuto dell'Associazione, non viene indicato dettagliatamente - che, coerentemente con gli scopi sociali e con lo spirito e la ratio sottese alla indicata scrittura privata non e' precisato che, in caso di soccombenza dei ricorrenti privati in sede giudiziale, l'Associazione si fara' carico di rifondere alla controparte vittoriosa, la eventuale condanna al pagamento delle spese legali cosi' come ricavabile dal disposto delle sentenze emesse nell'ambito del giudizio introdotto;
- che, allo stato attuale, per motivi esclusivamente pratici appare del tutto impossibile procedere ad una integrazione delle citate scritture private per inserire la clausola sopra indicata
- che, comunque, e' nella natura sia degli scopi dell'Associazione che della struttura stessa dell'organizzazione della vertenza in questione, inserire la clausola sopra citata
preso atto di tutto quanto sopra, il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e/o all'unanimita' dei presenti quanto segue
1) di considerare il contenuto della delibera in questione quale parte integrante delle scritture private gia' sottoscritte alla data odierna e da sottoscrivere successivemente tra l'Associazione medesima e gli utenti-istanti:
2) l'Associazione, in caso soccombenza nei giudizi civili introdotti a seguito dell'instaurazione della fase giudiziale della vertenza in questione, si impegna a rifondere alla controparte vittoriosa le spese legali come quantificate nella sentenza di condanna emessa dal Giudice adito.
L'utente ha sottoscritto il contratto di fornitura del servizio di erogazione della elettricita' con piu' societa'?
E' l'ipotesi di chi, dal 2001 ad oggi, e' passato da Enel ad altre societa' distributrici. In questo caso l'utente dovra' sottoscrivere una richiesta di rimborso per ogni contratto che ha sottoscritto. Ad esempio: se dal 2001 al 2007 la societa' distributrice dell'energia era (come probabile che sia) ENEL, l'utente (possibilmente fornendo almeno una bolletta di quel periodo dalla quale risulti il suo codice utente) chiedera' a questa societa' e al GSE la restituzione di quella parte di tariffa A3 che e' andata illegittimamente a incentivare le fonti assimilate. Se successivamente ha cambiato fornitore, stipulando il contratto con altra societa' erogatrice di energia (ad esempio Sorgenia), dovra' sottoscrivere un'altra richiesta di rimborso (di cui dovra' fornire almeno una bolletta) che verra' indirizzata a quest'ultima societa' oltre che al GSE. Sarebbe inoltre opportuno che l'utente specifichi i periodi di validita' dei vari contratti.
Decesso del titolare del contratto di fornitura della bolletta elettrica. Chi pormuove la vertenza?
Innanzitutto, in questo caso, la cosa piu' corretta da fare e' inoltrare alla societa' distributrice della corrente elettrica una richiesta di successione nel contratto, segnalando il decesso del precedente titolare e chiedendo quindi il subentro. Se cio' non e' stato fatto, in prima battuta, la richiesta di rimborso, il contratto con l'Associazione e il mandato difensivo possono essere sottoscritti da colui il quale e' nella pratica l'effettivo fruitore del servizio di fornitura della elettricita'. Immeditamente dopo, pero', questo soggetto deve regolarizzare la propria posizione richiedendo il subentro nella fornitura del servizio. Cio', da un lato non dovrebbe comportare un'esborso consistente di denaro, dall'altro consente all'utente di avviare legittimamente un'eventuale fase giudiziale. Infatti, va precisato che, mentre per la fase stragiudiziale della vertenza tale situazione e' tollerabile, per la fase giudiziale la citata irregolarita' potrebbe introdurre dei profili di carenza di legittimazione a introdurre l'azione che ci auspichiamo di evitare.
Utenze intestate a condominio composto da 4 o meno propreita' esclusive dove non e' presente un amministratore. E' sufficiente che firmi uno dei condomini oppure ci deve essere una delega a firmare da parte della maggioranza assembleare? deve essere portato il verbale di assemblea?
Come gia' specificato nella domanda l'ipotesi in trattazione riguarda il c.d. condominio di fatto. In questi casi solitamente le utenze condominiali, quindi anche quella relativa la bolletta elettrica, sono intestate ad un unico condomino, il quale, poi, ripartisce la spesa pro quota con gli altri condomini.
Quindi, non essendo richieste particolari formalita' dalla legge, in questi casi la richiesta di rimborso, la sottoscrizione del mandato difensivo e quella del contratto utenti – Associazione, possono essere siglati dal condomino intestatario dell'utenza condominiale, che versera' la somma richiesta dall'Associazione per l'adesione alla vertenza.
Per maggiore cautela e tutela di chi intende aderire alla vertenza e' consigliabile che il condomino intestatario dell'utenza elettrica si faccia sottoscrivere dagli altri condomini una delega o una dichiarazione il cui contenuto essenziale, per semplicita', si riporta di seguito:
"In data___ i sig.ri ______ (indicare i nominativi, i dati anagrafici e la residenza dei condomini sottoscrittori),proprietari, ognuno, degli immobili tutti facenti parte del condominio sito a_____in via_____delegano il sig. ________, nato____ e residente, intestatario dell'utenza condominiale di fornitura dell'energia elettrica codice utenza _______con la societa'_______ a richiedere il rimborso della componente tariffaria A3.
Data e firma di tutti i condomini ivi compreso l'intestario dell'utenza elettrica"
Una copia di tale delega puo' essere fornita anche ai delegati dell'Associazione in sede di sottoscrizione della modulista predisposta per la vertenza.
Chiaramente questa soluzione serve a tutelare il condomino intestatario della fornitura elettrica condominiale nei rapporti con gli altri comproprietari.
Per quanto attiene la ripartizione, sempre interna, delle spese e delle somme eventualmente rimborsate, queste verranno suddivise tra i condomini in base alle divisione quantitativa che normalmente viene effettuate per tutte le altre spese condominiali.
Ovviamente per l'Associazione l'unico interlocutore rimane l'intestatario della bolletta di fornitura del servizio elettrico, mentre il secondo aspetto trattato riguarda esclusivamente i rapporti interni tra i vari condomini e non incide sulla legittimazione ad agire.